I nonni hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, anche dopo la separazione dei genitori, ma tale diritto trova il suo limite nell’esclusivo interesse del minore (art. 317-bis c.c.; Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 marzo 2025, n. 6658). La tutela di questi rapporti non è automatica: il giudice valuta se la relazione sia positiva e funzionale al benessere del minore, potendo limitarla o escluderla in caso di conflitti dannosi
I nonni non sono parte del giudizio di separazione o divorzio e non possono chiedere autonomamente la revisione delle condizioni di affidamento, ma possono agire davanti al tribunale per i minorenni per la tutela dei loro rapporti con i nipoti (art. 38 disp. att. c.c.; D.Lgs. 28.12.2013, n. 154).
La normativa e la giurisprudenza sottolineano che il diritto del minore a mantenere relazioni familiari si estende anche ai parenti diversi dai genitori, ( quali nonni, zii) ma la legittimazione ad agire in giudizio spetta principalmente ai genitori, salvo il ricorso autonomo dei nonni davanti al tribunale per i minorenni Il minore, se ha compiuto dodici anni o è capace di discernimento, deve essere ascoltato nel procedimento (art. 336 c.c.).
In sintesi, la tutela dei rapporti familiari più ampi dopo la separazione è garantita solo se conforme all’interesse del minore, che resta il criterio centrale per ogni decisione giudiziale.