La mancata completa realizzazione dei principi e degli obiettivi della L. 54 del 2006, che introdusse nel nostro ordinamento l’affidamento condiviso, ha generato, nell’epoca successiva, numerosi tentativi legislativi, che tuttavia non hanno raggiunto l’obiettivo desiderato. Ciò ha determinato la ricerca di soluzioni nuove, nell’ambito di una problematica in cui il tema della pari genitorialità nell’interesse dei figli si intreccia con quello dell’assegnazione della casa coniugale e dell’assegno di mantenimento
L’ultimo nato, in questa faticosa ma instancabile ricerca, vi è un decreto del Tribunale di Roma del 09/10/25, è l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale a rotazione ai genitori, equivalente a un’assegnazione di fatto della casa coniugale ai figli.
Grazie a essa, i minori non escono dall’abitazione e non mutano le proprie abitudini, poiché sono i genitori ad allontanarsi e a ritornare, con la cadenza indicata dal provvedimento giudiziale, per occuparsi di essi.
Secondo i fautori dell’assegnazione della casa “ai figli”, i disagi derivanti dagli spostamenti da un luogo all’altro, proprio in virtù del principio dell’assoluta supremazia del benessere dei minori, devono accollarseli i genitori poichè diversamente, i figli vengono considerati “pacchi”, da spostare, senza rispetto delle loro esigenze, appunto da un luogo all’altro. La prassi dell’affidamento della casa a rotazione non è una prassi diffusa e comunque deve essere ricercata sempre caso per caso, basandosi anche sulla volontà delle parti, elemento indispensabile perché qualunque soluzione “funzioni