Dove finisce la responsabilità dei figli e dove comincia quella dei genitori?

Quello che è accaduto in questi giorni nel centro di Milano, con devastazioni, saccheggi e scontri che hanno coinvolto anche giovanissimi, alcuni dei quali appena dodicenni o tredicenni, ci pone una domanda che non possiamo più ignorare.

Dove finisce la responsabilità dei figli e dove comincia quella dei genitori?

Esiste un profilo giuridico, ma anche uno educativo.

Essere genitori non significa soltanto garantire ai figli una casa, il cibo, l’abbigliamento o uno smartphone. Significa anche educarli al rispetto delle regole, delle persone e della proprietà altrui. Significa stabilire limiti, vigilare sulle frequentazioni e interessarsi concretamente a ciò che i ragazzi fanno, anche quando sono fuori casa o utilizzano i social network.

Naturalmente, non possiamo attribuire automaticamente ai genitori ogni comportamento sbagliato dei figli. Ma non possiamo neppure considerare l’educazione una questione secondaria.

E sul piano giuridico, chi paga i danni causati da un minorenne?

Il riferimento fondamentale è l’articolo 2048 del Codice civile, che disciplina la responsabilità dei genitori per i danni provocati dai figli minori conviventi, salvo la prova liberatoria prevista dalla legge.

Se un ragazzo danneggia una vetrina, distrugge un negozio o provoca danni a terzi, può sorgere una responsabilità civile risarcitoria anche in capo ai genitori. Non basta, necessariamente, sostenere di non essere stati presenti al momento dei fatti: possono rilevare sia la vigilanza sia l’educazione impartita al figlio.

C’è poi una distinzione fondamentale: la responsabilità civile è cosa diversa da quella penale.

In Italia, chi non ha ancora compiuto quattordici anni non è imputabile penalmente. Tra i quattordici e i diciotto anni, invece, l’imputabilità deve essere accertata secondo le regole previste dalla legge. Questo, però, non significa che i danni causati restino automaticamente senza conseguenze sul piano civile.

Credo che sia inutile puntare il dito solo sulla legge troppo generosa con i delinquenti o solo sulla incapacità dei genitori di educare e controllare i figli.

Servono leggi efficaci e famiglie presenti, senza scuse e senza strumentalizzazioni ideologiche.

Non si tratta di colpevolizzare indiscriminatamente le famiglie, ma di ricordare che la responsabilità genitoriale non si esaurisce nel mantenimento economico dei figli.

Educare significa anche prevenire. E amare un figlio significa insegnargli che le proprie azioni hanno delle conseguenze.

Perché il rispetto delle regole non si impara soltanto quando intervengono le forze dell’ordine. Si costruisce, prima di tutto, in famiglia.


Alcuni riferimenti normativi fondamentali

Art. 2048 c.c.: è il riferimento principale per la responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori conviventi, ma la responsabilità non è assoluta né automatica in ogni circostanza. La prova liberatoria richiede una valutazione concreta dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata.

Soglia dei 14 anni: ai sensi dell’art. 97 c.p., il minore di quattordici anni non è imputabile penalmente. Dai quattordici ai diciotto anni si applica l’art. 98 c.p., che richiede l’accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Risarcimento dei danni: i genitori non pagheranno necessariamente ogni danno. L’esito dipende dalle circostanze, dai presupposti della responsabilità e dalle prove. Per i singoli casi può inoltre venire in rilievo l’art. 2047 c.c., relativo al danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere.