L a separazione dei coniugi può essere legale o di fatto.
La separazione di fatto consiste nell’effettiva interruzione, da parte di uno o di entrambi i coniugi, del proprio apporto morale e materiale alla famiglia.

Con il termine separazione legale si intende la sospensione temporanea degli effetti degli adempimenti dei doveri matrimoniali: uno stato quindi transitorio dei coniugi, opportunamente formalizzato innanzi alle competenti Autorità, in attesa di una riconciliazione o di eventuale divorzio.

La separazione legale può essere consensuale o giudiziale.

La separazione è consensuale quando i coniugi raggiungono l’intesa di separarsi di comune accordo. Presupposto necessario è il riuscire a stabilire congiuntamente i diritti spettanti a ognuno riguardo il patrimonio, l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, l’affidamento della prole e l’assegnazione della casa coniugale.
L’accordo viene stipulato in privato generalmente con l’assistenza di un avvocato, ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento. (sul punto si veda novità in tema di negoziazione assistita).
Tale tipologia di separazione garantisce sicuramente alle parti tempi molto più celeri e costi più contenuti.

Qualora i coniugi non raggiungano l’accordo necessario per il deposito di una separazione consensuale, uno dei due può agire autonomamente intraprendendo una causa di separazione giudiziale. È importante premettere che anche le cause iniziate come separazioni giudiziali, possono essere “consensualizzate” qualora i coniugi nel corso del giudizio trovino un’intesa. La separazione giudiziale rappresenta certamente una procedura molto più lunga e snervante: le udienze sono più di una (come invece avviene nella separazione consensuale) ed il Giudice può ritenere fondamentali approfondimenti circa le capacità genitoriali dei coniugi o le effettive possibilità economiche degli stessi.

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