La recentissima riforma (Cartabia), come noto, ha interessato in misura significativa anche il diritto di famiglia.

Nel nuovo rito, applicabile ai procedimenti avviati dal 1 marzo 2023, aumentano i contesti in cui è necessario interpellare il minore nel corso del processo. A condurre l’ascolto è il giudice, che può farsi assistere da esperti. Anche il curatore speciale del minore deve procedere all’ascolto del minore.

Le nuove disposizioni sono contenute negli articoli 473 bis.4, 473 bis.5, 473 bis.6 e 473 bis.8 del Codice di procedura civile.

Il nuovo articolo 473 bis.4 afferma che il minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore “se capace di discernimento”, deve essere ascoltato in tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Precisa la norma che “le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità”.

Ovviamente esistono casi in cui il giudice non procede all’ascolto del minore:

– quando è in contrasto con l’interesse del minore;

– quando è manifestamente superfluo;

– nei casi di impossibilità fisica e psichica del minore;

– quando il minore «manifesta la volontà di non essere ascoltato».

Gli ultimi due casi, che non erano previsti nella precedente disciplina, potrebbero porre difficoltà applicative. I magistrati dovranno infatti verificare, volta per volta, l’impossibilità fisica e psichica di un minore per non procedere al suo ascolto. E può essere complesso anche valutare il rifiuto del minore di essere ascoltato, dato che in molti casi i minori esprimono, nei modi più diversi, la loro angoscia al momento dell’ascolto, cercando di evitarlo. In questi casi, pare problematica anche la motivazione del mancato ascolto, dato che il giudice, come prevede espressamente la nuova norma, ha l’obbligo di sentire il minore, a sua tutela.

Con riguardo alla procedura dell’ascolto, l’articolo 473 bis.5 conferma che deve essere condotto dal giudice, eventualmente aiutato da esperti e altri ausiliari. Prima di procedere all’ascolto, il giudice deve indicare i temi su cui verterà a genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, difensori e curatore speciale del minore, che, a loro volta, possono proporre argomenti e temi di approfondimenti. I suddetti soggetti, se autorizzati dal giudice, possono partecipare all’ascolto.

Il giudice, nel corso dell’ascolto, deve informare il minore che ha compiuto 14 anni della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale: figura che entra in campo per rappresentare il minore quando non ci sono le condizioni perché possano farlo i genitori. In base all’articolo 473 bis.8, il curatore speciale del minore deve procedere al suo ascolto.

Altra novità introdotta dalla riforma è quella regolata dall’articolo 473 bis. 6, ovvero il caso del rifiuto di un minore a incontrare uno o entrambi i genitori. In questi casi il giudice deve procedere all’ascolto del minore senza ritardo, deve assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può decidere di abbreviare i termini.

La riforma, infine, ha previsto che, di fronte al tribunale per i minorenni, l’ascolto del minore non possa essere delegato ai giudici onorari. Si tratta però di una disposizione che è stata differita e dovrebbe applicarsi ai procedimenti instaurati dal 1° luglio.

Indubbiamente l’aumento dei contesti in cui è obbligatorio sentire il minore, renderà opportuno introdurre una formazione specifica per chi è coinvolto nell’ascolto.