Nell’immaginario collettivo separazione e divorzio rappresentano istituti ontologicamente e temporalmente del tutto distinti fra loro.

La riforma Cartabia ha disciplinato la possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio solo per i giudizi contenziosi, con l’art. 473 bis comma 49 c.p.c.

Infatti, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse, garantendo un “risparmio” dei tempi processuali.

Da subito si è creato contrasto fra opposte interpretazioni in ordine alla possibilità del suddetto cumulo anche nelle procedure congiunte. Ad esempio il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 maggio 2023, si era espresso a favore di una interpretazione estensiva, mentre il Tribunale di Firenze aveva negato il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio in forma congiunta.

La Cassazione Civile, Sez. I, con l’ordinanza del 16 ottobre 2023 n. 28727 (Presidente Genovese, Cons. Relatore Iofrida), ha chiarito la questione esprimendo il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 473 bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Si tratta, indubbiamente, di un grande passo in avanti nell’ottica di un concreto “risparmio di energie processuali”.