I l divorzio è lo strumento giuridico attraverso il quale è possibile sciogliere il matrimonio civile oppure far cessare gli effetti civili del matrimonio “concordatario”.

 

La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali:

  • il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;

  • la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo.

 

La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:

  • l’eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell’oggettiva impossibilità di procurarseli; è possibile che esso sia sostituito da un assegno in un’unica soluzione (cosiddetta una tantum), se le parti si accordano in tal senso;

  • la perdita dei diritti successori;

  • il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo in favore del coniuge titolare dell’assegno divorzile;

  • il diritto ad una parte dell’indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.

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