Il Tribunale di Palermo, con decreto del 13 aprile 2015, ha riconosciuto il diritto di due minori di mantenere un rapporto stabile e significativo con la ex compagna della madre, prevedendo, a seguito della scissione della coppia omogenitoriale, un calendario preciso che consenta al genitore sociale, privo, cioè, di legami biologici con i bambini, di tenerli con sé per alcuni giorni alla settimana.

Nel caso in questione con ricorso ex art. 737 c.p.c., una donna chiedeva al Tribunale di Palermo che fosse emanato, nell’interesse superiore dei minori, un provvedimento volto a statuire tempi e modalità di frequentazione tra lei e i due bambini, figli della ex compagna, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale durata circa 8 anni.

Il Tribunale di Palermo ha, preliminarmente, dato atto dell’esistenza di una “famiglia di fatto” tra le parti e tra i figli della compagna della ricorrente e quest’ultima.

Al riguardo di particolare importanza sono state le risultanze di una consulenza, disposta in corso di giudizio, che hanno evidenziato la sussistenza di una “profonda significatività affettiva” tra la ricorrente ed i bambini che la riconoscono come appartenente al loro sistema familiare, in una posizione di “seconda mamma”.

Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto di dover assolutamente preservare, in funzione del preminente interesse dei minori, il solido rapporto esistente tra i bambini e la persona che, sin dalla loro nascita, ha svolto il ruolo sostanziale di genitore c.d. “genitore sociale”.

Nel decreto in rassegna, l’interpretazione, costituzionalmente e convenzionalmente orientata, che i giudici palermitani hanno offerto, alla luce del best interest of the child, della disposizione di cui all’art. 337 ter c.c. (che assicura il diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori), «volta ad estendere l’ambito applicativo della stessa sino a delineare un concetto allargato di bigenitorialità e di famiglia, ricomprendendo per tale via anche la figura del genitore sociale, ossia di quel soggetto che ha instaurato con il minore un legame familiare de facto significativo duraturo».

Il Collegio siciliano giunge, così, ad affermare che “quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto dev’essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l’art. 337 ter ai figli nei confronti dei genitori biologici”.

D’altro canto, osserva il Tribunale di Palermo, è radicalmente da escludere l’inidoneità di un individuo omosessuale allo svolgimento di compiti genitoriali in quanto la qualità dell’attaccamento dei figli e del loro lo sviluppo cognitivo e relazionale dei figli non dipende dalla compresenza di genitori di sesso diverso ma dalla pregnanza della relazione affettivo-genitoriale».

In conclusione, il Tribunale di Palermo esclude la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente, poiché ella, che non è né genitore biologico né genitore adottivo, non può fare valere diritti dei minori, tra cui il diritto azionato nel presente giudizio ad incontrare persone con cui esistono relazioni affettive stabili.

Tuttavia, in accoglimento della domanda formulata dal Pubblico Ministero nell’interesse dei minori, il Tribunale ritiene di dover stabilire un calendario di incontri tra i bambini e la ex compagna della madre al fine di garantire il mantenimento di uno stabile e significativo rapporto tra i minori ed il genitore sociale.

Il provvedimento in esame si pone in linea di continuità con quella giurisprudenza che, da qualche tempo, va progressivamente riconoscendo una sempre più estesa tutela ai diritti dei minori anche nell’ambito delle famiglie omogenitoriali.