È poco frequente, ma talvolta succede che siano le mogli a dover corrispondere ai mariti l’assegno di mantenimento.
Ciò accade quando sussista una notevole disparità economica in favore della donna.
Di norma i giudici sono inclini a tenere in considerazione i redditi dei coniugi.
Ben più particolare è il caso finito, dopo due gradi di giudizio, al vaglio della Corte di Cassazione la quale si è trovata di fronte ad una situazione peculiare: la moglie era infatti casalinga e, quindi, priva di reddito.
Tuttavia, come era emerso nel corso del procedimento di separazione, la moglie stessa era titolare di un ingente deposito bancario in Svizzera.
Pur trattandosi di provvista che la signora aveva ricevuto dai propri genitori, tale importo aveva inciso in modo significativo sul tenore di vita della coppia.
Quindi, alla luce di tale rilevante disparità patrimoniale e dell’effettivo tenore di vita del quale la coppia aveva fruito in costanza di matrimonio, la Corte di Cassazione ha confermato, con la sentenza n. 8716 del 29 aprile 2015, la pronuncia in forza della quale la moglie è stata costretta ad erogare al marito l’importo di euro 2.000,00 mensili a titolo di mantenimento.