La quote di partecipazione in società di persone rientrano nella comunione legale così come i relativi aumenti effettuati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio?

La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di comunione legale nell’ambito di una controversia tra coniugi, che domandavano la divisione dei beni costituenti la comunione.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna aveva ritenuto che l’elenco dei beni in comunione legale comprendesse anche gli aumenti della quota di partecipazione in una società in nome collettivo sottoscritti dalla moglie in costanza di matrimonio con denaro contante o con utili non distribuiti negli esercizi precedenti.

La Corte d’Appello motivava correttamente quando affermava che facevano parte della comunione esclusivamente gli aumenti sottoscritti in costanza di matrimonio e non anche la partecipazione di cui la moglie era titolare già da prima del matrimonio.

Nel caso de quo la ricorrente sosteneva però che gli aumenti di capitale non potevano essere considerati come acquisti in comunione legale in quanto effettuati mediante riserve di utili di esercizi sociali precedenti.

La Corte precisa che nelle società di persone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2262 e 2293 cod. civ., e diversamente da quanto previsto dall’art. 2433 cod. civ. per le società di capitali, il socio ha diritto all’immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio e ciò proporzionalmente alla propria quota di partecipazione.

Gli ermellini condividono con i giudici di seconde cure la tesi secondo cui la quota sociale debba essere considerata quale bene mobile ai sensi degli artt. 810 e 812 cod. civ. poiché questa può costituire oggetto di trasferimento a terzi inter vivos o mortis causa ed è sottoponibile a procedura esecutiva.

La Suprema Corte con sentenza n. 2569 del 2 febbraio 2009 stabilisce che le quote di partecipazione del coniuge ad una società di persone ed i loro successivi aumenti costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi e rientrano conseguentemente tra gli acquisti di cui all’art. 177, lett. a), c.c., non tra i beni personali a meno che non ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 179 cod. civ.

Pertanto la partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone, come pure gli aumenti di tale quota di partecipazione, rientrano tra gli acquisti facenti parte della comunione legale ai sensi dell’art. 177 cod. civ.