I minorenni possono essere legittimamente assoggettati a sanzione amministrava?La risposta è no.
Se la violazione del codice della Strada sia commessa da un minore, la contestazione dovrà essere effettuata ai genitori. Solo questi ultimi (o chi è tenuto alla sorveglianza del minore) potranno essere qualificati come veri “trasgressori” perché non hanno impedito al minore di violare le norme. Questo è quanto emerge da una sentenza del giudice di pace di Terracina.
Nella vicenda, l’opponente, contestava l’illegittimità della sanzione elevata nei suoi confronti poichè all’epoca della rilevazione era minorenne e come tale non titolare di una autonoma legittimazione passiva che sarebbe spettata invece ai genitori.
Il giudice gli dà ragione.
Prassi errata qualificare minore come trasgressore – Esiste invero una prassi, seguita da molti comandi di polizia, che in molti casi procede a redigere verbale di contestazione nei confronti del minore, qualificandolo come “trasgressore” e notificandone una copia ai genitori.
Tuttavia occorre considerare che «ai sensi dell’art. 2 della L. n. 689/1981, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni». Inoltre, «della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».
Pertanto, nel caso che sia accertata l’infrazione di una norma del Codice della Strada commessa da un minorenne, deve essere considerato trasgressore non il minorenne stesso, ma colui o coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza, i quali rispondono della violazione non per responsabilità solidale, ma a titolo personale e diretto in qualità di trasgressori, per culpa in vigilando e/o in educando.
Tale impostazione, del resto, è confermata dalla giurisprudenza della cassazione che in varie sentenze (tra le molte: n. 572/1999, n. 4286/2002), ha affermato come nel, caso di violazione commessa dal minore debba essere redatto «immediatamente il verbale di accertamento e successivamente di contestazione». E tale contestazione«deve essere effettuata nei confronti dei soggetti tenuti alla sua sorveglianza, considerati e chiaramente qualificati nel verbale come effettivi trasgressori in quanto, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 689/81, hanno consentito o non hanno impedito al minore soggetto alla loro sorveglianza di violare una norma del codice della strada».