Cassazione Prima Sezione Civile Sentenza n. 19112/2012
La Corte di Cassazione ha dovuto trattare la storia di due coniugi alquanto singolare dal punto di vista del rapporto coniugale.
Difatti, dopo la nascita della figlia, la moglie si è rifiutata di avere rapporti sessuali col marito e quest’ultimo ha dovuto passare i sette anni successivi a dormire in una stanza separata.
Secondo la Suprema Corte “il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge – poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner – configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale”.
I Giudici della Prima sezione civile hanno bocciato il ricorso della moglie mettendo in evidenza che l’assenza di sesso nella coppia “non può in alcun modo essere giustificata come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l’addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato”.