Il decreto del Tribunale di Grosseto, Sez. II civile, del 26 febbraio 2015, si pone in netto contrasto con il modello “tradizionale” (da altri definito “medioevale”) dell’istituzione famiglia e delle unioni in matrimonio, offrendone una lettura in chiave moderna.

Ed infatti il caso origina dal reclamo proposto dal P.M. presso il Tribunale di Grosseto avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale ordinava la trascrizione (in Italia) del matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso; trascrizione prima facie negata dall’Ufficiale della Stato Civile del Comune di Grosseto.

Gli argomenti che non consentirebbero la trascrizione dei matrimoni omosessuali nell’ordinamento italiano, secondo i ricorrenti sarebbero due: la contrarietà all’ordine pubblico e l’inesistenza e/o inefficacia nel nostro ordinamento del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Secondo i Giudici di merito, invece, l’intrascrivibilità degli atti stranieri rappresenta un’eccezione da interpretarsi, quindi, restrittivamente in particolar modo quando l’atto o il provvedimento incide sullo status o sulla capacità delle persone.

Nella pronuncia in questione si parte dal presupposto che nel nostro ordinamento non vi sia una norma che vieta le unioni né implicitamente né esplicitamente il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Ciò posto, il problema da affrontare riguarda quello della trascrizione in Italia di tali unioni; ciò attraverso l’analisi del profilo della contrarietà all’ordine pubblico sia con riferimento all’art. 65 della legge 218/95 che dell’art. 18 del D.P.R. 396 del 3 novembre 2000.

L’art. 65 della richiamata legge entra in gioco perché richiamato esplicitamente dall’art. 66 (medesima legge) rubricato “riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria” secondo cui questi ultimi sono riconosciuti “senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 65“.

A parte qualsiasi osservazione personale è ormai noto il cambiamento epocale del nostro sistema; in particolar modo il cambiamento cui è soggetto proprio quel settore del diritto che riguarda la famiglia. Il riferimento è alle recentissime riforme apportate alla legge sul divorzio che hanno introdotto il “divorzio breve”; quelle in itinere sugli accordi prematrimoniali e, perché no, all’argomento in questione.