Il Curatore Speciale di Minore è una figura nominata dal Giudice nei casi previsti dall’art. 473-bis.8 del Codice di procedura civile ovvero ogni volta in cui la rappresentanza nel processo del minore da parte dei genitori risulti inadeguata, impossibile o in conflitto con gli interessi del figlio.
Il Curatore viene nominato per esempio:
– quando c’è conflitto di interessi tra genitori e minore;
– quando i genitori assumono posizioni contrapposte tra loro rispetto a decisioni che riguardano il figlio (scelta della scuola, scelte in ordine alla salute, la residenza ecc.)
– quando uno dei genitori è accusato di comportamenti pregiudizievoli verso il minore;
– quanto esiste un elevato conflitto tra i due genitori;
– quando i genitori si dimostrano inadeguati dal punto di vista genitoriale per es. nei casi di tossicodipendenza, alcol dipendenza, disturbi psicologici o psichiatrici non trattati o gravi, condotte violente o pregiudizievoli, situazioni di trascuratezza grave, assenza prolungata o irreperibilità di uno o entrambi i genitori.
Il Curatore viene scelto nell’ambito di elenchi di avvocati formati specificamente per svolgere questo ruolo e all’interno del processo sarà chiamato a rappresentare legalmente il minore (in pratica è l’avvocato del minore).
Parteciperà alle udienze in favore del minore, redigerà e depositerà atti e memorie nel suo interesse, comportandosi esattamente come ogni avvocato che tutela e fa valere i diritti dei propri clienti, sempre nell’ottica del superiore interesse del minore, che attraverso il Curatore ha finalmente voce in capitolo in un processo incardinato dai propri genitori ma in cui è a tutti gli effetti parte in causa.