Primo stop cautelare da Covid 19 per un contratto di locazione commerciale.

Il Tribunale di Venezia – Prima sezione civile, giudice Daniela Bruni – ha ordinato a Monte dei Paschi di Siena di non azionare la fideiussione a garanzia di un contratto di affitto di locali destinati a vendita di articoli di pelletteria nella città lagunare. La decisione adottata dal giudice in sede di “articolo 700” – cioè come provvedimento di urgenza – ha preso atto della sospensione dei termini di tutti i procedimenti disposta dalle norme emergenziali ma, per evitare il rischio di danneggiare ulteriormente la posizione (il diritto) della inquilina negoziante, ha comunque ordinato lo “stop” alla banca chiamata in causa per garantire il credito.

La vicenda contrattuale portata in giudizio è decisamente sfortunata: poche settimane dopo la conclusione dell’accordo (per il controvalore di 4.500 euro mensili di canone), Venezia finì sotto l’acqua alta record degli ultimi 50 anni (187 centimetri), evento iniziato il 13 novembre e cristallizzato nella dichiarazione di calamità del 14 novembre, delibera del Consiglio dei ministri con validità di 12 mesi. Il 23 febbraio scorso poi, praticamente senza soluzione di continuità, Venezia veniva qualificata come Zona rossa per Covid 19 in quello che fu di fatto solo il primo dei decreti emergenziali.

Secondo il legale della esercente, il conduttore si è trovato così in una situazione di impossibilità definitiva ad adempiere per causa a lui non imputabile (articolo 1256 del Codice civile), tale da giustificare il recesso unilaterale dal contratto.

Soluzione, questa, non gradita al proprietario dei muri del negozio che, dopo la restituzione delle chiavi avvenuta il 10 marzo scorso (accettata) aveva contestato il mancato preavviso di sei mesi ed aveva contestualmente avviato, il 1. aprile scorso, l’escussione della fideiussione accesa presso Monte Paschi ed estensibile fino a 19.500 euro.

Per il legale della inquilina però, «la deducente è in ginocchio e non è assolutamente in grado – né ha più interesse, non per fatto proprio – di fare fronte alla stessa attività aziendale (e tanto meno al pagamento del canone di locazione). L’attività verrebbe svolta in perdita e comunque inutiliter».

Il provvedimento d’urgenza del giudice Daniela Bruni blocca per ora l’escussione della fideiussione bancaria ma rimette al prosieguo della stessa fase cautelare il contraddittorio, concedendo alle parti il termine fino al 22 maggio per presentare memorie sull’istanza cautelare di parte attrice e riservandosi comunque di stabilire le modalità e la tempistica per il prosieguo della vertenza.