Le norme vigenti in tema di affido prevedono, in capo al figlio minore, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

 

Il secondo comma dell’art. 377 ter del codice civile attribuisce al Giudice la facoltà di assumere ogni provvedimento ritenuto funzionale all’interesse del minore.

 

Tale previsione di ampia portata consente al magistrato anche di disporre l’affido eterofamiliare.

 

Con una pronuncia del maggio 2015 il Tribunale di Mantova ha omologato le modifiche alle condizioni di separazione delle parti che hanno previsto che un minore, con padre sottoposto ad amministrazione di sostegno, venisse affidato in maniera condivisa alla madre, straniera e residente all’estero ed alla zia paterna, con collocamento prevalente presso l’abitazione di quest’ultima, già nominata tutore provvisorio.

 

Si è così delineato un affido parziale etero familiare ex art. 337 ter, II comma, c.c.