💸 Assegno divorzile: che cos’è? e soprattutto… devo pagare l’ex per sempre?

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto da Marco di Life is Better After Divorce (LIBAD) numerose sollecitazioni su un tema che, più di altri, continua a generare dubbi e richieste di chiarimento: l’assegno divorzile. A seguito della pubblicazione della Guida Galattica al Divorzio Consapevole – uno strumento divulgativo pensato per affrontare il post-divorzio in modo concreto, ma anche accessibile e umano – sono infatti arrivate molte domande da parte dei lettori, in particolare su cosa preveda la normativa attuale in merito all’assegno per l’ex coniuge e sulle possibilità di modificarlo nel tempo.

Insieme a Marco, abbiamo quindi deciso di rispondere con un nuovo approfondimento, strutturato come un dialogo tra il nostro studio e il portale: da una parte il nostro contributo legale, preciso e aggiornato, dall’altra l’approccio ironico e diretto di LIBAD, che aiuta a rendere più leggibili anche i passaggi più tecnici. Ne è nato un articolo che speriamo possa essere utile a chi sta affrontando un divorzio o a chi, a distanza di tempo, si interroga sulla possibilità di chiedere (o smettere di versare) un assegno.

LIBAD: Prima di tutto, chiariamo un equivoco

Cari lettori confusi (e comprensibilmente irritati), fermiamoci un attimo prima di affondare nel meraviglioso mondo delle “una tantum”, delle convivenze sospette e dei bonifici eterni.

No, l’assegno di separazione e quello di divorzio non sono la stessa cosa. E no, non potete dire “ah ma il giudice me l’ha già dato quindi me lo tengo così com’è”.

Durante la separazione, l’assegno serve per mantenere – udite udite – lo stesso tenore di vita che avevate quando eravate sposati. Tradotto: se andavate in vacanza a Cortina, non ci si aspetta che iniziate a campeggiare a Ladispoli (con tutto il rispetto per Ladispoli, eh).

Con il divorzio, però, cambia tutto. L’assegno divorzile non ha piĂą lo scopo di “tenervi comodi”, ma di garantire l’indipendenza economica minima per chi è oggettivamente piĂą debole. Non piĂą “come vivevamo prima”, ma “come puoi vivere da solo adesso”.

E qui arriva il twist: quello che oggi è un assegno “generoso” in separazione, potrebbe trasformarsi in un assegno simbolico (o sparire del tutto) con il divorzio. PerchĂ© – parole dei giudici – a un certo punto “bisogna darsi da fare”. Anche se hai 50 anni e un CV che inizia con “mi sono occupato della famiglia per vent’anni”.

Quindi ricapitoliamo: l’assegno serve a “riequilibrare”. Ma riequilibrare cosa, esattamente? Il tenore di vita? Le opportunità perse? L’amore che non c’è più ma che costa come quando c’era?

Insomma, ci spiegate voi – cari avvocati – cosa si intende davvero per assegno divorzile nel 2025?

RT: La Corte di Cassazione ha chiarito che l’assegno divorzile può avere una funzione assistenziale, perequativa e compensativa, a seconda delle circostanze del caso concreto. Tra le altre la sentenza n. 11504 del 2017 ha ridefinito il ruolo dell’assegno divorzile nella giurisprudenza italiana.

  • Funzione Assistenziale: Questa funzione si attiva quando il coniuge economicamente piĂą debole non è in grado di sostenersi autonomamente dopo il divorzio. L’assegno serve a garantire a chi lo richiede una vita dignitosa, tenendo conto delle sue condizioni economiche e delle difficoltĂ  oggettive che gli impediscono di raggiungere l’autonomia finanziaria. La Cassazione ha specificato che l’assegno divorzile con funzione assistenziale:
  • Si basa sulla necessitĂ  di protezione sociale del coniuge piĂą debole.
  • Non è legato al mantenimento del tenore di vita precedente, ma al diritto di vivere in modo decoroso.
  • Funzione Perequativa e Compensativa: Questa funzione mira a bilanciare eventuali macroscopiche disparitĂ  economiche create durante il matrimonio, riconoscendo il contributo del coniuge economicamente piĂą debole al successo e al patrimonio dell’altro. In questo senso, l’assegno divorzile diventa uno strumento di redistribuzione delle risorse. Esempi di applicazione della funzione perequativa:
  • Il coniuge ha sacrificato la propria carriera o rinunciato a opportunitĂ  professionali per sostenere la famiglia o il partner.
  1. Vi è uno squilibrio significativo tra le situazioni economiche dei due coniugi, dovuto anche a scelte compiute durante il matrimonio.

LIBAD: Quindi se all’altare avete detto “per sempre”, lo Stato potrebbe chiederlo anche al vostro bonifico. Oppure si potrebbe decidere di chiudere una volta per tutte. Ma niente panico: non è una punizione divina, è tutto disciplinato ed esistono casistiche specifiche. Chiediamo a I Divorzisti di fare chiarezza.

1. Quali sono i vari tipi di assegno divorzile?

RT: L’assegno di divorzio è previsto dalla Legge sul Divorzio (Legge 898/1970) all’art. 5 e ha lo scopo di riequilibrare le condizioni economiche tra i coniugi dopo la cessazione del matrimonio. I dati pubblicati dall’Istat ci dicono che piĂą del 95% degli assegni divorzili è versato dagli ex mariti in favore delle ex mogli.

La legge specifica che il Tribunale nel decidere se prevedere o meno un assegno di divorzio e, soprattutto, nel quantificarne l’entità deve tenere in considerazione vari elementi fra i quali (viene menzionata espressamente) la durata del matrimonio. Può essere corrisposto in due forme:

  • periodica (mensile) si tratta dell’unica forma di mantenimento che può essere imposta dal Giudice;
  • una tantum (una somma unica, non può essere imposta dal Giudice, ma può essere concordata tra le parti).

LIBAD: Se vi state chiedendo se la cifra si calcola come in una sitcom americana, credo che la risposta sia no. E pure Brad Pitt, con tutto il suo cachet, in Italia avrebbe avuto piĂą problemi a quantificare l’assegno per Angelina. Giovanni ci spieghi?

2. Chi decide l’importo della una tantum? C’è un algoritmo?

RT: No, non esiste una formula matematica anche perchĂ©, come detto, si deve trattare di un accordo tra gli ex coniugi e non si tratta di una somma che viene indicata dal Tribunale. Certamente il Tribunale è chiamato a ratificare l’accordo e quindi, in un certo senso, a valutare la congruitĂ  della cifra. Ora, se l’importo è molto elevato, tendenzialmente, non vi sono ragioni per ritenerlo inadeguato. Diverso è il caso in cui l’importo sia particolarmente esiguo e quindi palesemente contrario all’interesse di chi lo riceve. In questi casi i Tribunali utilizzano spesso un criterio pratico: moltiplicano l’assegno mensile (stabilito in fase di separazione) per un numero di anni che corrisponde all’aspettativa di vita del coniuge beneficiario. Naturalmente per valutare la congruitĂ  di un importo entrano in gioco anche altri fattori: durata del matrimonio, condizioni economiche, capacitĂ  lavorativa, contributo dato alla vita familiare, ecc.

LIBAD: A noi comuni mortali l’idea di una “una tantum” suona come la soluzione perfetta: pago (se posso), e mi tolgo il pensiero.
Ma nella realtà, funziona davvero così liscio? O dietro quella formula latina elegante si nasconde un campo minato di trattative, offerte e controfferte? Raccontateci la verità.

RT: Di solito, almeno per quanto attiene alla nostra esperienza sul campo, prima di intraprendere la procedura di divorzio non è facile che si raggiunga un accordo sulla famigerata una tantum. Ciò in quanto chi richiede l’assegno avanza pretese (a livello di erogazione mensile) molto elevate e questo non agevola di certo la fluidità della trattativa.

Dopo l’udienza presidenziale, quando l’orientamento del Giudice è diventato evidente, entrambe le parti hanno dei parametri più concreti sui quali ragionare e fare i propri calcoli.

Ciò non significa che le trattative diventino comunque veloci!

Da oltre due anni il nostro studio assiste una donna che, in sede di udienza presidenziale, ha ottenuto una somma davvero ragguardevole come assegno mensile. Il marito ha allora proposto di definire il tutto con un unico versamento che corrisponderebbe, all’incirca, a dieci anni di assegno.

La cliente, che vive nella casa coniugale in quanto collocataria dei figli, ambirebbe a conseguire, a titolo di una tantum, il trasferimento della piena proprietà della casa (si tratta di un attico in centro a Milano…il cui valore ammonta a circa 30/40 anni dell’assegno di mantenimento).

La nostra richiesta, che all’inizio appariva inaccettabile, comincia lentamente a fare breccia nella controparte, stanca di versare un assegno molto elevato e comunque consapevole del fatto che della casa, per moltissimi, non potrà comunque disporre.

Promettiamo di aggiornarvi su come finirà la vicenda, ma per ora il messaggio è: non si tratta solo di calcoli matematici, ma con il trascorrere del tempo molte altre componenti entrano in gioco nelle valutazioni!


3. Ma che cos’è la “una tantum”? Posso pagare e chiuderla lì?

RT: La “una tantum” è una somma che chiude per sempre ogni obbligo economico. Infatti l’espressione, tradotta correttamente dal latino, significa una volta soltanto (e non una volta ogni tanto!)  La scelta di prevedere la una tantum va concordata tra le parti (non può essere imposta dal giudice) e può consistere non esclusivamente in denaro, potendo includere anche beni immobili o beni mobili. Ma mentre chi riceve l’assegno periodico mensile potrĂ  sempre cercare di dimostrare che, a seguito di un cambiamento delle condizioni, la somma ricevuta deve essere modificata, chi riceve la una tantum non potrĂ  piĂą fare richieste future, nemmeno in caso di bisogno.

LIBAD: Una volta per tutte. Addio rate mensili, addio incubi fiscali. Ma attenzione: è un po’ come una valigia chiusa con la combinazione. Una volta fatta, non si riapre. Anche se l’ex finisce in bolletta, voi siete fuori. E attenzione: voi fuori dall’assegno, ma anche lei/lui fuori da pensione di reversibilitĂ  e TFR.


LIBAD: Se il vostro lavoro sparisce, o l’ex si rifĂ  una vita, potete (e dovete!) chiedere un aggiornamento. Non aspettate di vendere la moto per pagare l’ennesima rata. Ma attenzione: non basta un periodo sfortunato. Serve documentazione, prove, e soprattutto… pazienza.

4. Posso cambiare, ridurre o eliminare l’assegno nel tempo?

RT: Sì. Le condizioni economiche dei coniugi separati o degli ex coniugi possono cambiare e, se mutano in modo significativo, è possibile chiedere al Tribunale la revisione dell’assegno: riduzione, aumento o revoca. Cambiamenti rilevanti possono includere:

  • perdita del lavoro;
  • pensionamento;
  • nuova relazione dell’ex con convivenza stabile;
  • conseguimento di una ricca ereditĂ 
  • nuovo matrimonio.

Si tratta in ogni caso di circostanze che il Tribunale valuterà con attenzione e che non comporteranno automaticamente la riduzione, l’aumento o l’eliminazione dell’assegno. Come in ogni procedimento ordinario, ci sarà una fase istruttoria nel corso della quale le parti cercheranno di supportare documentalmente e / o testimonialmente le rispettive posizioni.


5. L’ex si è risposato. Posso brindare (e smettere di pagare)?

RT: Se il coniuge beneficiario di un assegno periodico si risposa, l’assegno si estingue automaticamente. Anche la convivenza “more uxorio” (cioè stabile e simile a un matrimonio) può essere motivo per chiedere la revoca, ma in quel caso non c’è alcun automatismo: bisognerĂ  fornire al Tribunale la prova della stabilitĂ  e continuitĂ  della nuova unione e anche le condizioni economiche del nuovo partner.

LIBAD: Quindi sì, potete stappare lo spumante, ma non buttate via subito le ricevute: se l’ex convive ma non ha cambiato la residenza, preparatevi a una bella indagine degna di “CSI: Divorziati”.

E se invece a convolare a nuove nozze fossi io, avendo nuove spese, nuova famiglia c’è possibilità di ridurre l’assegno? E se ho nuovi figli?

RT: L’arrivo di uno o più figli da una nuova relazione rappresenta sicuramente un mutamento particolarmente significativo nelle condizioni economiche di ogni persona (arcimilionari esclusi). In questi casi le pronunce dei Tribunali sono decisamente costanti nel ritenere che, successivamente alla nascita di un nuovo figlio, gli assegni precedentemente dovuti dovranno essere, almeno in parte, rimodulati in ragione del nuovo assetto familiare.


6. E le tasse? Lo posso detrarre?

RT: L’assegno mensile è deducibile per chi lo versa ed è tassato per chi lo riceve. L’una tantum, invece, è esente da tasse per chi la riceve, ma non è deducibile per chi la paga.

LIBAD: Insomma: se paghi ogni mese, lo Stato ti dĂ  un piccolo contentino. Se invece vuoi chiudere tutto in una botta sola, niente detrazione. Ma almeno vi liberate prima.


Conclusione LIBAD: Sopravvivere alla giungla degli assegni

Siamo arrivati alla fine del nostro safari nel mondo degli assegni divorzili, e cosa abbiamo imparato?

Recap express per chi ha saltato i paragrafi:

  • L’assegno di separazione (tenore di vita pre-rottura) e l’assegno divorzile (indipendenza economica minima) sono due bestie diverse
  • La “una tantum” è la exit strategy definitiva: si paga una volta sola, ma non si torna indietro
  • Se l’ex si risposa, l’assegno si estingue automaticamente (brindisi!)
  • Se l’ex convive stabilmente, l’assegno può essere rivisto, ma tocca a voi dimostrarlo
  • Nuovi figli o perdita del lavoro sono motivi legittimi per chiedere una revisione
  • Chi paga mensilmente può dedurre fiscalmente, chi riceve deve dichiararlo al fisco

La veritĂ  è che navigare tra codici, sentenze e colpi di scena sentimentali non è una passeggiata. E mentre state cercando di ricostruire la vostra vita post-matrimonio, l’ultima cosa di cui avete bisogno è perdervi nei meandri della burocrazia legale o, peggio, lasciare soldi sul tavolo.

Che siate dalla parte di chi riceve (e magari vi state chiedendo se vi spetta di piĂą) o di chi paga (e volete capire se potete finalmente dire addio ai bonifici mensili), non lasciate che l’incertezza vi tenga svegli la notte.

Se vi siete riconosciuti in una delle situazioni descritte nell’articolo, il nostro consiglio è semplice: fatevi aiutare da chi sa come muoversi in questo labirinto. Lo studio Rutigliano Trasatti offre una prima consulenza gratuita per i lettori di LIBAD! Potete contattarli usando questo modulo oppure scrivendo direttamente via mail a info@rutiglianotrasatti.com (menzionate che vi manda LIBAD).

Perché se la vita dopo il divorzio è meglio, anche il vostro conto in banca merita un lieto fine.