Uno tra i problemi più consistenti nell’attività dei Tribunali riguarda, l’individuazione corretta di cosa si intenda per spesa straordinaria. Vista la mancanza di una specifica disposizione normativa spetta ai singoli Giudici individuare e classificare le “spese straordinarie”.

In taluni casi accadeva che singoli Tribunali ne disponevano l’inclusione in via forfetaria, nell’assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario. Sul punto è poi intervenuta una pronunzia della Corte di Cassazione dell’8 giugno 2012 n. 9372, la quale ha espressamente statuito che: «…la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 codice civile e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”.

Attraverso tale pronunzia la Suprema Corte correttamente individua un carattere essenziale della voce “spesa straordinaria” che rende inapplicabile un’eventuale forfetizzazione all’interno dell’assegno di mantenimento “ordinario”; ovvero l’imprevedibilità o eccezionalità della spesa.

Tale aspetto rende di fatto non quantificabili e determinabili in anticipo le voci rientranti in tale categoria.

L’errata e/o opposta interpretazione delle voci di spesa da parte dei coniugi o della coppia è un elemento di inflazione dei procedimenti. Al fine di fronteggiare tale problematica molti Tribunali hanno stilato unitamente ad associazioni forensi e ai consigli dell’ordine territoriali delle linee guida o dei veri e proprio protocolli diretti all’identificazione e suddivisione delle spese straordinarie arrivando, in alcuni casi, ad individuare talune sottocategorie che ne consento un’ulteriore frammentazione (si consideri ad esempio la suddivisione delle spese straordinarie in necessarie e non necessarie).

L’Ordine degli Avvocati di Roma grazie al lavoro di una commissione costituita ad hoc unitamente ai giudici della sezione Famiglia del Tribunale di Roma ha recentemente elaborato e sottoscritto un protocollo di intesa sulle spese straordinarie.

Il principio alla base di tale protocollo è rappresentato dalla considerazione che alcune voci di spesa sono classificate come straordinarie non solo perché oggettivamente imprevedibili nell’an ma anche perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ove attengono ad esigenze episodiche o saltuarie.

In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto sono la conseguenza di scelte già concordate dai coniugi (es: libri di testo, acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti e importanti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.