Si dice spesso che “I figli so’ piezz’ e core.” Ma, finalmente anche per lo Stato Italiano, lo sono anche gli animali, tant’è che ormai i Giudici ammettono la possibilità di regolamentare il loro affidamento all’interno degli accordi di separazione o divorzio.

Nell’erroneo convincimento collettivo, si pensa sempre che basti avere l’intestazione del microchip del proprio animale , per poter avere diritti di “proprietà” sull’animale domestico.

La Cassazione invece ha statuito con il decreto 13 marzo 2013 che “il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia e per tali motivi va collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore”.

Nella specie la Cassazione ha ritenuto che, in assenza di norme precise, gli ex coniugi stabiliscano le condizioni del mantenimento dell’animale domestico (nella specie, un gatto) e della sua permanenza presso l’abitazione dove è collocata la figlia minore dei separati, che se ne prenderà cura sostenendo le relative spese ordinarie. Le spese straordinarie, invece, per il mantenimento dell’animale dovranno essere ripartite in misura pari tra i coniugi.

L’animale, dunque, cessa di essere assimilato a un semplice bene-oggetto della coppia e diventa un essere titolare di diritti, anche dopo lo scioglimento del matrimonio dei padroni.

La sentenza della Cassazione ha creato un fondamento normativo nella legge italiana  che ratifica ed esegue la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia  e nella recente riforma del Condominio che stabilisce che nessun regolamento di condominio può vietare ai proprietari di possedere o detenere animali domestici.

Se non vi sono minori, potrà valutarsi l’intensità del rapporto con uno dei separandi.

Di sicuro, l’animale va considerato “essere senziente”, secondo la definizione del Trattato di Lisbona entrato in vigore il 13 dicembre 2007. Nel trattato, che tutela da maltrattamenti, si sottolinea che “nel formulare e incrementare le politiche sull’agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca, l’Unione e gli Stati membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali stessi”.

“Essere senziente”  significa essere dotato della capacità di sensazione e non essere considerato una cosa di proprietà di qualcuno; quindi è legittima la facoltà dei coniugi di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e, insieme ad essa, le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento.