L’attesa di un figlio dalla nuova compagna, nel frattempo divenuta convivente, legittima il rovesciamento del provvedimento con cui il tribunale aveva collocato, in regime di affidamento condiviso, il figlio presso il papà. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, che con sentenza 14 luglio – 23 settembre 2015, n. 18817, sez. VI Civile – 1, ha confermato la motivazione con cui la Corte di appello di Bologna aveva paventato il rischio della perdita di centralità del bambino per l’arrivo del nascituro.

Orbene se il genitore presso cui il figlio è collocato (ossia ha fissato la propria residenza) ha un nuovo figlio da un nuovo partner, il primo fa le valige e va a vivere con l’altro genitore. Questo perché il criterio fondamentale al quale il giudice deve attenersi nell’adozione dei provvedimenti riguardanti i figli minori è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale impone di privilegiare, tra più soluzioni eventualmente possibili, quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.

Insomma, poiché la nascita del fratellastro potrebbe compromettere la sana crescita e l’integrazione del bambino nella nuova famiglia del genitore, è meglio – secondo la Cassazione – collocarlo presso l’altro genitore, che non ha più avuto altri figli all’infuori del precedente matrimonio. E ciò avviene per fare in modo che il bimbo abbia più attenzioni, mentre al centro della nuova famiglia creata dal genitore ci sarà giocoforza il neonato.

Resta tuttavia confermato l’affidamento condiviso: pari diritti e doveri sul figlio, sebbene lo stesso andrà a vivere e dormire dal genitore che ha scelto di non avere altri figli.