Il 7 febbraio 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 154/2013 avente ad oggetto la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219.

Con tale provvedimento è stata radicalmente riformata la disciplina contenuta nel codice civile relativa ai diritti dei figli, alle azioni di status, alla responsabilità genitoriale, alle relazioni tra genitori e figli; inoltre, è stata prevista la medesima disciplina per tutte le coppie, indipendentemente dal fatto che siano unite in matrimonio.

A seguito della recente riforma, il legislatore ha riscritto il capo II del codice civile che si intitola: “esercizio della potestà genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai nati fuori dal matrimonio“, introducendo la sequenza di articoli che vanno dal 337 bis al 337 octies c.c..

Inoltre, sono state completamente ridistribuite le competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni.

Orbene, il primo comma dell’art. 337 ter si pone quale norma fondamentale in quanto prescrive il diritto per il figlio a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Interessante, a questo punto, esaminarevla questione del foro competente per la proposizione dell’istanza ex art. 337 ter c.c., valutando se il Tribunale competente sia il foro presso il quale si è radicato il procedimento per separazione personale, o se sia quello dove la minore risiede stabilmente.

Ebbene, si deve tener conto della residenza abituale della minore secondo quanto disposto dalla Cassazione (Cfr. Cass; sez. VI civ., ord. 20/10/2015, n. 21) la quale è conforme nel ritenere che il procedimento ex art. 337 ter c.c., riguardante i provvedimenti adottati dal giudice con riferimento ai figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da identificarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico.

Tale affermazione è ormai frequente – dalla legge italiana sul diritto internazionale privato, legge n. 218 del 1995, articolo 42, al Reg. CE n. 2201/2003 sul riconoscimento dell’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, a varie convenzioni internazionali, tra cui la convenzione dell’AIA sulla sottrazione internazionale del minore, 25/10/1980, ratificata con Legge n. 64 del 1994 -.

Invero, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che in tema di affidamento dei minori e di provvedimenti di decadenza della potestà genitoriale, il discrimine tra la competenza del tribunale ordinario e quella del tribunale per i minorenni deve essere individuato con riferimento al petitum e alla causa petendi in concreto dedotti. Rientrano, pertanto, nella competenza del tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 330 c.c. e 38 disp. att. c.c., soltanto le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza della potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti riguardanti l’affidamento dei minori nonché le modalità dell’affidamento (cfr. Cass. n. 6841 e 20352 del 2011 e Cass. civ., ord., 27702/203 n. 4945, in Foro It., 2013, II, c. 2176).