Con un’altra norma a sorpresa, senza riflessioni, consultazioni con esperti di diritto e senza soppesare la lesione dei diritti dei terzi incolpevoli, è entrata in vigore, in sordina, la nuova norma del D.L. 83/15. Al codice civile, dopo l’articolo 2929 è stata inserita la Sezione I-bis.

Prima di tale norma, la costituzione di fondo patrimoniale, le donazioni, i trust costituivano negozi giuridici veri e validi, con piena efficacia tra le parti. Certo se i negozi erano simulati, i terzi creditori danneggiati dalla simulazione erano ammessi a provare la volontà maliziosa del loro debitore di sottrarre la sua garanzia patrimoniale alla successiva pretesa del creditore.

La nuova norma del d.l. 83/15 attacca il fondo patrimoniale.

Infatti, con l’entrata in vigore di tale norma il creditore, per il solo fatto di ritenere di essere pregiudicato da una donazione, dalla costituzione di un fondo patrimoniale, dall’istituzione di un trust, da un vincolo, può iniziare l’esecuzione forzata senza alcun permesso del Giudice, dunque, indipendentemente dalla sentenza dichiarativa di inefficacia!

Si introduce di fatto una specie di “presunzione” che gli atti di cui sopra siano stipulati in frode al creditore, con una lesione gravissima del diritto alla difesa del debitore, ma anche del terzo che ha ricevuto i beni con la conseguenza che magari il giudice emetterà sentenza di rigetto delle ragioni del creditore, quando ormai la casa del debitore è stata già venduta all’asta.

La norma limita grandemente la difesa del debitore e del terzo che ha ricevuto il bene, perché essi sono ammessi non alla causa ordinaria, con tutte le garanzie di legge conseguenti, ma solo alla opposizione alla esecuzione, processo più semplice e rapido, con una palese inversione dell’onere della prova quale principio cardine del nostro ordinamento giuridico,  ed anche perché la nuova norma limita i motivi di opposizione: essi possono consistere solo nella contestazione dei motivi del 1 comma, e cioè motivi dell’esistenza del pregiudizio, e la conoscenza del debitore del pregiudizio medesimo.

La conseguenza è la perdita di efficacia degli atti di costituzione di fondo patrimoniale, di donazione, di trust e di vincoli in genere, che sono pertanto ormai da considerarsi come “sospesi” fino al termine dell’anno dalla loro trascrizione.