I l testamento nell’ordinamento civile italiano è l’atto revocabile con cui un soggetto (testatore) dispone delle sue sostanze o di parte di esse, ovvero detta disposizione di carattere non patrimoniale (ad esempio il riconoscimento di un figlio) per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Si tratta di un atto strettamente personale e non può in alcun caso compiersi a mezzo di rappresentante.

In Italia le forme ordinarie di testamento sono tre: olografo, pubblico e segreto

  • il testamento olografo: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore;

  • il testamento pubblico: atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore;

  • il testamento segreto: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso testatore a un notaio in presenza di due testimoni secondo le modalità previste dal codice civile agli articoli 604 e 605.

Esistono poi particolari tipologie di testamenti, detti speciali, che possono essere validamente redatti solo in limitate situazioni espressamente previste dal codice civile (testamento in caso di malattie contagiose o calamità pubbliche; testamento durante la navigazione marittima o aerea; testamento di militari o soggetti assimilati).

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