L e condizioni contenute nella sentenza di separazione o in un provvedimento di omologazione della separazione consensuale o ancora in un provvedimento che già in precedenza aveva modificato le condizioni, possono essere, in ogni momento, per giustificati motivi, revocate o modificate dal Tribunale su istanza di uno solo dei coniugi o di entrambi.

Tale mutamento può essere sia di natura economica, con particolare riferimento alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, sia riguardare l’affidamento dei figli.

I coniugi possono scegliere di avvalersi, anche per la modifica delle condizioni di separazione, della negoziazione assistita da un avvocato o delle dichiarazioni da rendere dai coniugi medesimi davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile.

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