l termine matrimonio nel diritto civile ha due differenti accezioni: con la prima si intende il negozio giuridico con il quale un uomo e una donna dichiarano con le dovute formalità di volersi prendere reciprocamente per marito e moglie, formando così una famiglia; con la seconda, si intende il rapporto, comprensivo di tutti gli effetti di natura sia personale sia patrimoniale, che scaturisce dalla celebrazione del negozio matrimoniale.

Il matrimonio può essere civile o concordatario.

Nel primo caso i coniugi si sposano in Comune; nel secondo caso il matrimonio è celebrato in Chiesa e, sulla base di specifici accordi tra lo Stato Italiano e la Santa Sedepuò essere trascritto nei registri dello stato civile acquisendo valore anche civilistico.


Art. 143 Codice Civile Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.


Art. 144 Codice Civile Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.


Art. 147 Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.

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