La Legge n. 219/2012 ha ampliato le competenze del giudice ordinario solo con riguardo alle “limitazioni” della potestà ex art. 333 c.c., lasciando inalterata la competenza del Tribunale per i minorenni per le pronunce di decadenza ex art. 330 c.c., anche se pendente un giudizio di separazione o divorzio.

Ciò in quanto la questione riguarda un giudizio in cui al centro dell’azione c’è il pubblico ministero minorile, organo estraneo all’apparato giudiziario del tribunale ordinario, mentre la novella della Legge n. 219/12 ha istituito, in capo al Tribunale ordinario, una competenza cd. per attrazione, nel senso di ricondurre al giudice ordinario la cognizione anche dei profili inerenti alla limitazione della responsabilità genitoriale, che in via generale sono attribuiti alla competenza del Tribunale minorile, in presenza di una precedente pendenza di un procedimento c.d. ordinario.