Cosa ne è di questi tempi dei procedimenti di diritto di famiglia?

Il tribunale civile resta aperto per affrontare le emergenze collegate al processo della famiglia. La sospensione delle udienze e dei termini, decisa per contrastare la diffusione del coronavirus dal decreto legge “cura Italia” (18/2020) fino al 15 aprile e che i capi degli uffici giudiziari possono protrarre fino al 30 giugno, riguarda infatti i procedimenti ordinari.

Ma è prevista una deroga allo stop per venire incontro alle esigenze delle crisi familiari che costituiscono un’emergenza nell’emergenza.

Così, anche in questo periodo, si svolgono le udienze presidenziali nelle quali devono essere assunti i provvedimenti temporanei e urgenti a tutela delle parti deboli del rapporto familiare, ad esempio con il riconoscimento degli assegni alimentari e l’attribuzione della casa a favore dei minori. Per continuare le attività consentite in questo periodo di stop generale, ogni ufficio ha emanato dei provvedimenti organizzativi. In linea generale, è stata assicurata ai legali delle parti la possibilità di presentare un’istanza di trattazione urgente al giudice nominato, così da ottenere il provvedimento necessario.

Inoltre, continuano a dover essere rispettati gli obblighi connessi alla fine della vita familiare – a partire da quello di corrispondere gli assegni a figli e coniuge – contenuti nei provvedimenti presi prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria. La loro violazione, infatti, da un lato provoca un danno alla serena crescita dei figli e dall’altro si traduce in una infrazione di carattere penale, vale a dire la «violazione degli obblighi di assistenza familiare» punita dall’articolo 570 del Codice penale.

In particolare devono essere corrisposti in questo periodo:

  • gli assegni perequativi disposti dal tribunale a favore dei figli minori;
  • gli assegni separativi e divorzili disposti dal tribunale favore del coniuge meno abbiente.

In entrambi i casi si tratta, infatti, di somme riconosciute dal giudice per soddisfare esigenze alimentari e la mancata corresponsione esporrebbe l’inadempiente a un procedimento penale.

Nei casi di impossibilità assoluta di far fronte a tali obbligazioni, è preferibile farsi rilasciare dal beneficiario un attestato scritto in cui riconosce un periodo di “tolleranza”. Infatti, per modificare efficacemente l’importo dell’assegno sarebbe necessario ottenere una modifica giudiziale del provvedimento in vigore, ma si tratta di una delle attività ordinarie per cui ora le udienze sono sospese.

Oltre agli assegni, occorre continuare a rispettare gli obblighi e le responsabilità genitoriali sui figli minori, così come fissati dal provvedimento del giudice. Le norme emergenziali introdotte dal Governo per limitare gli spostamenti, via via più stringenti fino al Dpcm del 22 marzo scorso, non possono impedire la normale frequentazione dei figli minori da parte del genitore separato non convivente: è tuttavia richiesta una maggiore collaborazione di entrambi i genitori, per la tutela dei figli. È poi evidente come il genitore che abbia preso con sè il figlio, debba comunque evitare di avvicinarsi ad altri per evitare il contagio.

Le disposizioni che limitano gli spostamenti, dettate per contrastare la diffusione della pandemia, hanno purtroppo l’effetto collaterale di costringere in casa anche le persone che subiscono violenze familiari. Si tratta di situazioni gravi, per far fronte alle quali i tribunali restano aperti anche nel periodo di sospensione delle udienze: proseguono infatti i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Ove si dovessero verificare ipotesi di violenza familiare o domestica, sarà fondamentale contattare tempestivamente le forze dell’ordine.

L’intervento delle forze dell’ordine costituirà la base per il legale che potrà presentare in tribunale la domanda di allontanamento dal domicilio familiare del soggetto violento.