Bocciata la richiesta di rinvio udienza da parte di un avvocato fondata sulla circostanza di avere figli minori e di doverli tutelare dal Covid 19. Quindi per proteggere i ragazzi dall’epidemia avanzava istanza di rinvio udienza e discussione. Il Tar Brescia – con sentenza 50/2020 – ha precisato che con riferimento alle disposizioni vigenti sino alla data del 2 marzo 2020 – né nell’ordinanza 21 febbraio 2020, né nell’ordinanza 23 febbraio 2020, assunte dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia né, infine, nel Dpcm 1 marzo 2020, vigente ratione temporis, fossero richiamate disposizioni del tenore citato dal difensore, né altre consimili . Per completezza il Tar Brescia ha precisato come nel suo decreto 24 febbraio 2020 avesse tra l’altro ricordato come «quanto alla Camera di consiglio fissata per l’emanazione delle misure cautelari collegiali i difensori fossero sentiti solo se ne avessero fatto richiesta. Egualmente il ricorso richiamato all’udienza pubblica era assegnato a sentenza anche se i difensori non fossero comparsi; né per tali assenze potessero interferire sull’esito della controversia». Così con riguardo alla presente situazione, sempre per ridurre i rischi di contaminazione «si deve suggerire ai difensori d’intervenire personalmente all’udienza, pubblica o camerale, solo se ritengano particolarmente rilevante l’integrazione delle difese scritte». Regole ora cambiate alla luce della sospensione dei processi prevista dal Dl 18/2020.