Cosa succede quando il coniuge divorziato e beneficiario di un assegno divorzile intraprende una nuova convivenza?

E cosa succede se tale nuova convivenza si interrompe?

La Corte d’appello non aveva accolto l’appello incidentale di un marito che aveva chiesto l’elisione dell’assegno divorzile disposto in favore della moglie, senza tener conto del fatto che la moglie aveva intrapreso una stabile convivenza con un altro uomo, che aveva dato luogo ad una vera e propria famiglia di fatto, ciò che dovrebbe escludere la corresponsione di assegno divorzile a carico del coniuge, anche se tale convivenza venisse a cessare.

La Cassazione (Corte di Cassazione Sez. I Civ., sentenza n. 6855 del 3.4.2015) ha accolto l’appello del marito e ha affermato, riprendendo principi ormai consolidati in sede di giurisprudenza di legittimità, che, ove la convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, la mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”; a quel punto, afferma la Cassazione, “si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile”).

Con riferimento alla possibilità di cessazione della convivenza, com’è noto effettuabile ad nutum in assenza di una normativa specifica, la Cassazione con tale sentenza non ha appoggiato la tesi sostenuta in altre sentenze che hanno affermato una sorta di “quiescenza” del diritto all’assegno che potrebbe riproporsi in caso appunto di rottura della convivenza.

Ha affermato, infatti, la Corte che “una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (…) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (…)”.